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SEPARAZIONE E DIVORZIO: ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

L’assegno unico e universale, introdotto con il D. Lgs. n. 230/2022, è un sostegno economico a favore delle famiglie per ogni figlio a carico, sino al compimento del ventunesimo anno di età (senza limiti di età per figli disabili), di importo variabile a seconda della condizione economica del nucleo familiare (base ISEE).

È definito assegno “unico e universale” in quanto semplifica e unifica gli interventi statali a favore della natalità e della genitorialità, e viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico.

L'assegno unico e universale per i figli ha posto sin dal principio diversi interrogativi soprattutto nelle situazioni familiari interessate da procedure di separazione e divorzio o crisi familiare.

L’art. 2, comma 2, del D. Lgs. suddetto, disciplina le modalità di ripartizione dell’assegno unico, prevedendo che lo stesso spetti in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale (con eccezione dei casi di affidamento esclusivo, presenza di un tutore, domanda di corresponsione diretta a favore dei figli maggiorenni).

L’INPS ha cercato di risolvere i dubbi insorti con la circolare n. 23/2022 e il messaggio n. 1714/2022.

La circolare INPS n. 23/2022 ha chiarito che:

  • l’importo spettante sarà determinato sulla base del valore del modello ISEE del nucleo familiare in cui è presente il figlio minore, non rilevando, nelle situazioni di separazione o divorzio, che il genitore richiedente faccia parte dello stesso nucleo. Il diritto ad avanzare la domanda spetta infatti ad ogni genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale, non rilevando la convivenza con il figlio. In caso di mancata presentazione del modello suddetto, l’importo erogato sarà pari all’importo minimo previsto;

  • l’art. 5, comma 4, distingue i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori da quelli che comprendono un solo genitore (genitore allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento vedovo, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio e/o vedovo). Si considera nucleo con entrambi i genitori anche quello in cui è presente un solo genitore e l'altro genitore è separato, divorziato, non convivente;

  • per le istanze di accesso all’assegno unico presentate entro il 30 giugno la prestazione decorrerà retroattivamente dal mese di marzo mentre per le domande presentate dal 1° luglio l’erogazione dell’assegno decorrerà dal mese successivo;

  • il genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda, potrà selezionare la ripartizione dell'assegno in pari misura a entrambi i genitori, indicando i propri dati di pagamento e quelli dell'altro genitore. Questa opzione potrà essere esercitata anche successivamente, e tale modifica dovrà essere presentata accedendo all’istanza di presentazione già depositata;

  • il genitore richiedente, in accordo con l’altro genitore o per decisione del Giudice, potrà richiedere il versamento dell’assegno unico nella misura del 100%. Decisione che comunque può essere rimessa in discussione attraverso la modifica della domanda, con divisione dell'assegno nella misura del 50% ciascuno;

  • nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, vi fossero degli errori, difformità od omissioni, la stessa verrà in ogni caso istruita e sarà oggetto di liquidazione da parte dell’INPS. Quest’ultimo potrà successivamente chiedere di sanare l’irregolarità o di procedere al recupero dei maggiori importi riconosciuti;

  • particolare attenzione è stata prestata ai figli orfani di entrambi i genitori. La circolare INPS n. 23 precisa che :“I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno unico e universale in sostituzione dei loro genitori ovvero direttamente in ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante eventualmente maggiorata se disabili”.

Il messaggio INPS n. 1714/2022 ha chiarito che:

  • nel caso in cui il versamento dell’assegno unico sia stato fatto al 100% a favore di un solo genitore, l’altro, escluso dalla misura, può comunque chiedere all'Inps territorialmente competente, tramite invio di idonea documentazione che comprovi la sua situazione (accordo tra le Parti o decisione del Giudice), di procedere al riesame della posizione e ad una diversa ripartizione.

  • in caso di responsabilità o affido esclusivo il genitore deve dichiararlo nella domanda, chiedendo l'assegno unico al 100%;

  • il genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda o alla modifica di una domanda già presente, non è tenuto ad allegare i documenti che dimostrino il suo diritto esclusivo (accordo scritto tra i genitori; decreto di separazione, sentenza di separazione o divorzio); sarà eventualmente l'Inps a richiederne l’invio successivamente.

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